Art. 4.

      1. È istituito il garante del paziente psichiatrico. Il garante rappresenta in sede istituzionale i diritti del paziente psichiatrico, è nominato dal sindaco ed è scelto tra i soggetti iscritti ad un apposito albo professionale territoriale. Requisito per l'iscrizione all'albo è il possesso della specifica abilitazione rilasciata da ciascuna regione o provincia autonoma.
      2. Il garante del paziente psichiatrico è nominato su richiesta del paziente stesso, dei suoi familiari, della équipe curante o del medico di famiglia, quando se ne ravvisi la necessità; è nominato d'ufficio per i pazienti che sono sottoposti a procedure che prevedono tale figura e che ne sono sprovvisti; rimane in carica per il periodo necessario a svolgere le funzioni per cui è stato nominato.

 

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      3. Il garante del paziente psichiatrico, in particolare, provvede a svolgere le seguenti funzioni:

          a) essere l'interlocutore privilegiato del paziente e garantire una sua corretta comunicazione con le istituzioni;

          b) partecipare a tutte le procedure in cui è prevista la sua partecipazione;

          c) informare il paziente dei provvedimenti sanitari che lo riguardano;

          d) assicurare al paziente la corretta applicazione delle procedure che lo riguardano;

          e) segnalare direttamente alle agenzie per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 9, eventuali irregolarità od omissioni che riguardano il paziente;

          f) tutelare il paziente nei suoi interessi patrimoniali, attivando, ove necessario, le procedure di inabilitazione o di interdizione;

          g) tutelare il paziente nelle problematiche relative all'inserimento lavorativo;

          h) tutelare il paziente nelle problematiche relative all'inserimento abitativo.

      4. Al garante del paziente psichiatrico non competono funzioni tecniche di cura o di assistenza, le quali sono di esclusiva competenza dell'équipe curante.
      5. In ciascun comune è istituito un ufficio del garante del paziente psichiatrico che svolge funzioni di coordinamento e di controllo dei singoli garanti.
      6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di nomina, di conseguimento della abilitazione di cui al comma 1 e di funzionamento del garante del paziente psichiatrico.
      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla retribuzione del garante del paziente psichiatrico che ha diritto ad una remunerazione su base oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti di enti pubblici.

 

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